Quesito n.1
Domanda: L’acquisto di novellame o specie ittiche da testare in un progetti pilota di allevamento in valle possono rientrare nelle spese ammissibili?
RISPOSTA:
L’acquisto di novellame o specie ittiche sono considerate spese ammissibili purché limitatamente ed esclusivamente all’attività di applicazione di tecniche e modalità per diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento, senza generare un reddito per il beneficiario. Come indicato nel Par.7.2 Spese NON ammissibili alla lettera m) materiali di consumo connessi con attività ordinaria per le quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate. Pertanto è necessario specificare nella relazione tecnica le quantità del materiale di consumo che si intende utilizzare e descrivere in modo dettagliato l’inerenza agli interventi e finalità del progetto che si intende presentare.
Quesito n.2
Domanda: Con riferimento all’art. 5 del bando in oggetto le fondazioni private non iscritte alla Camera di Commercio, ma al R.E.A., sono soggetto ammissibili in quanto rientranti fra quelli del punto c) “organismi non governativi senza scopo di lucro che non rientrano tra quelli di cui alla lett. b)” ?.
RISPOSTA:
Rispetto alla tipologia dei soggetti ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera c), con la presente siamo a specificare che per Organismi non Governativi, senza scopo di lucro, sono ricompresi, a titolo di esempio: Fondazioni, Associazioni no profits di promozione sociale di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”, e le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”. Centri di ricerca di diritto privato solo se tali organismi rientrano nella categoria degli organismi non governativi senza scopo di lucro.
Quesito n.3
Domanda: Cosa si intende per personale dipendente “qualificato”, o meglio quali sono le qualifiche richieste per il personale da coinvolgere nelle attività afferenti ai progetti?
RISPOSTA:
Per personale dipendente “qualificato” si intendono figure professionali in possesso di competenze tecnico professionali adeguate alla natura del progetto. A titolo di esempio, se si intende realizzare un’attività di ricerca e sperimentazione le figure qualificate sono tecnici, biologi, ricercatori, ecc., in possesso di competenze ed esperienze necessarie per realizzare il progetto in maniera efficace ed efficiente.
Quesito n.4
Domanda: Nell’avviso in oggetto è prevista la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato personale da dedicare al progetto? Nel caso, quale forma documentale è richiesta per giustificare tale spesa in fase di presentazione della domanda?
RISPOSTA:
E’ possibile coinvolgere un risorsa umana dedicata al progetto mediante contratto di collaborazione a progetto ovvero mediante contratto di assunzione a tempo determinato. La documentazione da presentare in sede di domanda di contributo come indicato nell’allegato G al punto f) “per le spese del personale dipendente coinvolti che verranno rendicontate tramite timesheet: dovrà essere specificato nella relazione e nel quadro economico le giornate uomo (g/u) per ciascun dipendente che si intende impiegare per il progetto, il costo orario lordo per g/u, il ruolo ricoperto nel progetto, la figura professionale impiegata con la descrizione delle competenze”.
Pertanto dovrà essere indicato sia nella relazione sia nel quadro economico la descrizione della figura professionale che intendete attivare per il progetto, i riferimenti al tipo di contratto (es. contratto di lavoro a tempo determinato, inquadramento contrattuale Livello XX in base al contratto nazionale di lavoro che applicate, le g/u previste, il costo g/u lordo previsto da contratto nazionale di riferimento, il ruolo che verrà svolto nel progetto.
Quesito n.5
Domanda: La ricerca si svolgerà principalmente nella sede (…. Omissis). Poiché il comune di Ravenna non è interamente compreso nell’Area FLAG, vorremmo capire se il requisito dell’ubicazione è così garantito?
RISPOSTA:
I progetti devono fare riferimento all’area del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna e non si fa riferimento alla sede del beneficiario. E’ l’area oggetto del progetto che deve essere in area del FLAG come indicato nel Par. 4 Area di attuazione del Bando
Quesito n.6
Domanda: Il progetto universitario coinvolgerà competenze traversali e quindi interesserà docenti di tre Dipartimenti (omissis..)
La domanda sarà presentata dall’Ente Università di (.. omissis) attraverso i tre dipartimenti, ma siamo soliti individuare un Dipartimento principale, il cui direttore verrà delegato tramite decreto del Magnifico Rettore, in primis, alla firma della documentazione da presentate in fase di domanda e, in caso di finanziamento, alla gestione e rendicontazione.
Il Dipartimento principale sarà quindi l’unico interlocutore per la regione con riferimento agli aspetti scientifici, amministrativi e di rendicontazione.
Chiaramente in fase di rendicontazione i documenti risulteranno intestati ai diversi dipartimenti, sulla base delle relative competenze.
Precisiamo che tutte le articolazioni dell’Ateneo hanno la medesima P.IVA e codice fiscale.
Questa modalità di gestione è conforme alle regole del bando?
RISPOSTA:
I documenti amministrativi, scientifici, e di rendicontazione devono essere intestati e fare riferimento al soggetto/ente che presenta la domanda, nelle modalità indicate dal bando sia in sede di presentazione della domanda di contributo, sia in sede di rendicontazione.
Quesito n.7
Domanda: La collaborazione che verrà attivata con almeno un’impresa ittica o acquicola, potrà essere documentata in sede di presentazione della domanda, come già accaduto nel bando precedente, con una lettera d’intenti firmata dal Legale rappresentante dell’impresa stessa?
Poiché il bando nulla prevede in merito alle tipologie di accordi da stipulare in fase di realizzazione dei progetti, segnaliamo che il nostro ente (.. OMISSIS.. ) generalmente si orienta verso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione.
Nel caso poi si valutasse la necessità di sottoscrivere un ATS, chiediamo conferma che le relative spese notarili possano essere comprese nelle spese generali.
RISPOSTA:
Non sono previsti accordi di collaborazioni e non sono previste ATS.
Riguardo alla collaborazione con imprese ittiche o acquicole al Par. 5 è indicato che è necessario che “I soggetti di cui alle lettere b) (e quindi le università) che intendono presentare un progetto di diversificazione dovranno necessariamente attivare una collaborazione con imprese di cui alla lettera a) sopra indicata, per la realizzazione degli interventi nell’area del FLAG della Costa dell’Emilia-Romagna come indicato al Par.4, al fine di indirizzare le attività sugli effettivi bisogni del settore, garantendo la divulgazione collettiva dei risultati”
Quesito n.8
Domanda: Con riferimento al Costo del personale dipendente, Il bando precisa che il costo orario dovrà essere calcolato partendo dal costo lordo realmente sostenuto nell’anno di riferimento diviso per 1720. Non è quindi preclusa la rendicontazione dell’IRAP. E’ confermata questa interpretazione?
RISPOSTA:
Con riferimento al costo del personale il par. del bando recita:
Costo del personale: Comprende il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato. Per ogni persona impiegata nel progetto sarà riconosciuto il costo effettivo annuo lordo relativo alla retribuzione prevista dal CCNL applicabile riferita alla qualifica e categorie del dipendente, limitatamente al tempo effettivamente dedicato al progetto. Il costo orario del personale dipendente rendicontato dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore il costo annuo lordo, come sopra definito. Tale costo dovrà essere adeguatamente documentato e giustificato. Il costo orario così calcolato sarà moltiplicato per il numero di ore impiegate nel progetto. La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro o da chi ne svolge le funzioni, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nel progetto sul totale delle ore rese da parte del personale. Il personale dedicato al progetto deve essere individuato con specifico incarico che indichi tempi e modalità di esecuzione delle attività previste.
Con riferimento all’ammissibilità del costo IRAP nel conteggio del costo del personale, precisiamo che il bando al par. 7.2 punto b) Spese non ammissibili, indica : tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale.
Pertanto non sono ammesse imposte e tasse qualora siano detraibili secondo la legislazione vigente o siano connesse all’attività d’impresa intesa come generale capacità di produrre reddito (IRES e IRAP – vedi nota della UE RTD/A4/MSR/MB/VM (2007) del 10 gennaio 2008).
Nel caso specifico, qualora l’IRAP non sia detraibile per il beneficiario e rappresenti un costo, sarà cura del beneficiario specificare nella determinazione del costo tale condizione.
Quesito n.9
Domanda: Con riferimento al “ Costo del personale non dipendente”, l’ente (omissis) sta valutando di richiedere il finanziamento di un assegno di ricerca annuale, per il quale in sede di sottoscrizione del contratto occorrerà definire la sede principale del servizio. In base al dipartimento che attiverà il contratto la sede principale di servizio potrebbe essere quella di (omissis ) , avendo l’assegnista libertà di muoversi su tutto il territorio. Chiediamo conferma che questo sia in linea con quanto previsto dal bando.
RISPOSTA:
In sede di domanda di contributo specificare nell’allegato B Relazione e nell’Allegato D) quadro economico la figura professionale che verrà attivata, il tipo di contratto es. assegno di ricerca, le g/u previste per le attività progettuali, il costo orario o g/u lordo previsto.
Quesito n.10
Domanda: L’ Ente pubblico (omissis) attiverà le procedure di acquisto di beni e servizi nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. Questo normalmente ci consente di partecipare ai bandi formulando budget valorizzati con realistiche stime di costo in cui contestualmente di dichiara quale sia la precisa sezione del Codice degli Appalti alla quale ci si riferirà per la successiva fase di sostenimento della spesa.
La fase formale di indagine sul mercato (su Consip/Intercenter o vari fornitori) viene quindi attivata solo in caso di finanziamento del progetto.
Possiamo procedere con tale modalità anche per il FLAG o dobbiamo invece presentare, per ciascuna spesa valorizzata nel budget, i tre preventivi, come richiesto alle aziende private?
RISPOSTA:
La richiesta dei preventivi o listini è necessaria per verificare la congruità ovvero ragionevolezza del costo che viene proposto per un bene o servizio. Ovviamente in sede di affidamento il beneficiario pubblico provvederà a rispettare il codice degli appalti in vigore.
Quesito n.11
Domanda: Con riferimento alla firma, i documenti dall’ (omissis) sono firmati digitalmente, superando quindi l’obbligo di allegare a ciascun atto il documento di riconoscimento. Ci sono controindicazioni? Resta inteso che in fase di sottomissione, il documento d’identità del firmatario potrà comunque essere allegato.
RISPOSTA:
I documenti possono essere firmati digitalmente e si chiede comunque copia del documento di identità del firmatario
Quesito n.12
Domanda: Con riferimento a quanto previsto nell’Art. 5 Soggetti ammissibili a finanziamento
“I soggetti di cui alle lettere b) che intendono presentare un progetto di diversificazione dovranno necessariamente attivare una collaborazione con imprese di cui alla lettera a) sopra indicata, per la realizzazione degli interventi nell’area del FLAG della Costa dell’Emilia-Romagna come indicato al Par.4, al fine di indirizzare le attività sugli effettivi bisogni del settore, garantendo la divulgazione collettiva dei risultati”
In particolare, ai fini dell’impostazione del budget di progetto, vorremmo sapere se tali aziende devono essere considerate come partner di progetto e quindi destinatarie di una quota di contributo a fronte del quale gestiranno e rendiconteranno le proprie spese per l’implementazione del progetto stesso.
Qualora non fossero partner, ma collaboratori terzi, che tipo di rapporto dovremo instaurare con loro? (accordo di collaborazione, lettera di intenti ecc…)
RISPOSTA:
Soltanto il richiedente destinatario del contributo sarà il soggetto che si rapporta con il FLAG per la domanda di contributo, per la rendicontazione, e tutto quando indicato nel bando. Non sono previste forme di partenariato.
La forma della collaborazione attivata con imprese di cui alla lettera a) indicata nel par.4 puo’ essere:
- A titolo non oneroso e in questo caso il soggetto di cui alla lettera b) richiede una manifestazione di interesse, una lettera di intenti all’impresa evidenziano il ruolo che viene svolto nel progetto. Si ricorda che i progetti devono essere realizzati con riferimento ad un’area del FLAG e pertanto viene richiesto il coinvolgimento di operatori ittici, qualora il progetto venga presentato dai soggetti b)
- A titolo oneroso, e quindi all’impresa si richiede di svolgere delle attività funzionali al progetto che si intende presentare e in questo caso, configurandosi come servizio occorre presentare la seguente documentazione come indicato al par. 7.a “
- (…)nel caso di acquisto di beni materiali, attrezzature, verifiche strutturali, impianti, e servizi per la verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, riportanti, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, il prezzo di listino ed il prezzo scontato. Tali preventivi dovranno essere accompagnati da un quadro di raffronto, sottoscritto dal richiedente, che indichi la scelta. I preventivi devono essere comparabili e dovranno essere espressamente richiesti per iscritto dal richiedente o suo delegato, diverso dai fornitori. Le richieste dovranno essere allegate ai relativi preventivi. In caso di progetti complessi (es. Macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici) nei quali non è possibile utilizzare la metodologia del confronto tra offerte diverse, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato esterno e deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante del soggetto richiedente l’utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato esterno e deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante del soggetto richiedente..(…)
Quesito n.13
Domanda: Si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di richiedere contributo per affitto di aree vallive di acqua dolce o salmastra nel caso siano nella disponibilità di imprese che collaborano con il richiedente ovvero un chiarimento in merito a come interpretare quando previsto da bando (cfr, paragrafo 7.1. Spese ammissibili: “costi di affitto di aree vallive di acqua dolce o acqua salmastra in cui vengono praticate attività di acquacoltura o vallicoltura. I costi di affitto sono ammissibili solo se… omissis…non siano già in disponibilità del richiedente o delle imprese di cui alla lett.a) del par. 5 “beneficiari”, con cui è stata attivata la collaborazione”) poiché riteniamo che, nella logica di un progetto di ricerca non sia opportuno svolgere le attività di studio in aree diverse da quelle delle imprese coinvolte nel progetto.
RISPOSTA:
Dipende dal tipo di collaborazione che si richiede all’impresa.
Se vengono coinvolte imprese per realizzare dei servizi e quindi come fornitori di servizi non sono ammesse le spese di affitto delle aree vallive.
Se al contrario il richiedente e cioè chi presenta la domanda realizza gli interventi in aree vallive per le quali chiede di averle in affitto temporaneo per la realizzazione delle attività di ricerca, si tratta in questo caso di un costo diretto sostenuto dal richiedente il contributo e quindi ammissibile. Il principio da tenere presente è che tutti i costi devono essere intestate al richiedente cioè chi presenta la domanda e quindi potenziale beneficiario.
Quesito n. 14
Domanda: Si chiede se sia prevista una proroga al termine di scadenza del bando
RISPOSTA:
L’eventuale proroga dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo viene decisa e approvata in seno al Consiglio Direttivo del FLAG CER, sulla base delle richieste motivate che pervengono dai soggetti interessati
Quesito n.15
Domanda: Con riferimento al Bando Azione 3A) “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività della pesca”, articolo 9. Documentazione richiesta per accedere al contributo, lettera k) chiediamo se e quale documentazione deve essere prodotta qualora il progetto riguardi un intervento propedeutico alla vallicoltura, sperimentato ex situ e condotto da un organismo scientifico con cui il soggetto richiedente ha attivato una collaborazione.
RISPOSTA:
Con riferimento al Par. 9 documentazione da presentare da parte de proponenti – punto K e con riferimento all’allegato I – titolarità e stabilità delle operazioni di cui all’art.71 1303/2013: la documentazione sulla titolarità e stabilità delle operazioni va presentata dal richiedente il contributo soltanto se si tratta di interventi che prevedono infrastrutture o investimenti produttivi e quindi compreso anche le attrezzature ( ricordiamo che tali spese si configurano come spese in conto capitale e nel presente bando sono ammissibili solo fino ad un massimo del 30%)
Quesito n.16
Domande:
– All’ultimo comma dell’art. 5. del Bando in oggetto, a proposito dei soggetti ammissibili a finanziamento si cita quanto segue:
Nel caso in cui solo un soggetto sia in grado di fornire il servizio richiesto è sufficiente un solo preventivo corredato da una relazione tecnico economica, redatta dal tecnico progettista e sottoscritta dal legale rappresentane dell’impresa che presenta la domanda di contributo, che ne specifichi la motivazione.
Per tecnico progettista si intende il referente dell’ ente proponente che segue il progetto? O quale altra figura e caratteristiche deve avere?
– Richiesta di chiarimenti in merito alla figura del tecnico previsto per la sottoscrizione della relazione tecnica qualora venga presentato un solo preventivo
RISPOSTA:
Con riferimento al paragrafo 5 del bando “ Soggetti ammissibili a finanziamento”
“I soggetti privati per concludere la collaborazione con l’organismo scientifico devono effettuare, in relazione alle attività di progetto, un’indagine di mercato, nel rispetto della congruità delle spese ammissibili come specificato al successivo Par. 7.1.A, che preveda la presentazione di:
– Almeno n. 3 preventivi corredati da una relazione tecnica che ne motivi la scelta;
– Nel caso in cui solo un soggetto sia in grado di fornire il servizio richiesto è sufficiente un solo preventivo corredato da una relazione tecnico economica, redatta dal tecnico progettista e sottoscritta dal legale rappresentane dell’impresa che presenta la domanda di contributo, che ne specifichi la motivazione.”
Nota di chiarimento
La frase “redatta dal tecnico progettista e sottoscritta dal legale rappresentane dell’impresa che presenta la domanda di contributo, che ne specifichi la motivazione” è da intendersi nel senso che chi redige il progetto ha anche il compito di predisporre la relazione tecnico-economica, sottoscritta anche dal legale rappresentante del richiedente, che giustifichi la scelta di uno specifico partner scientifico in quanto unico soggetto in grado di realizzare il progetto, come eccezione alla richiesta di 3 preventivi.
Con riferimento al paragrafo par.7.1.a “Congruità della spesa”- TECNICO ABILITATO
“In caso di progetti complessi (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici) nei quali non è possibile utilizzare la metodologia del confronto tra offerte diverse, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato esterno e deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante del soggetto richiedente”.
Nota di chiarimento
Con “tecnico abilitato esterno” si fa riferimento ad un tecnico abilitato terzo rispetto al soggetto richiedente.
Nel caso di un richiedente privato di cui alle lett. a) e c) del par. 5, il tecnico abilitato può eventualmente appartenere all’organismo scientifico partner del progetto.
Nel caso di un richiedente pubblico di cui alle lett. b) del par. 5, il tecnico abilitato terzo può eventualmente appartenere all’organismo scientifico richiedente nel rispetto della separazione delle funzioni tra legale rappresentante e progettista.
Per tecnico abilitato si intende un soggetto, estraneo all’attività progettuale, dotato di competenze e professionalità per elaborare e produrre una relazione tecnica in cui evidenzia che non esistono altri soggetti in grado di realizzare tale attività
Nell’allegato G, punti b) secondo punto dell’elenco puntato e punto c) secondo punto dell’elenco puntato si precisa che per entrambi : La relazione tecnica dovrà essere predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato e firmata dal legale rappresentante.
Quesito n.17
Domanda: Nella compilazione degli allegati B e D dell’Avviso in oggetto, per quanto riguarda l’indicazione di spesa per l’acquisto di attrezzatura, occorre indicare solamente la quota di ammortamento finanziabile oppure il costo totale dei beni in conto capitale?
Occorre produrre altri documenti come giustificativo dell’importo inserito in questi allegati (oltre ai preventivi per la verifica della congruità della spesa)?
RISPOSTA:
In fase di presentazione del progetto, come indicato nel bando :
“Le spese relative all’acquisto di beni, macchinari e attrezzature è ammessa per la quota ammortamento relativa alla durata del progetto, rilevabili dai cespiti registrati nel relativo libro.
La spesa deve essere giustificata dai documenti previsti al paragrafo 7.1. Ai fini del calcolo convenzionale della quota di ammortamento da attribuire al progetto si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le percentuali di ammortamento previste dalla normativa fiscale in vigore ed applicate dall’azienda stessa”
Pertanto qualora la normativa fiscale dell’azienda stessa preveda che l’acquisto effettuato sia sottoposto ad ammortamento, negli allegati B e D va indicato il costo complessivo evidenziando le quote di ammortamento di competenza quali spese per le quali si chiede il contributo, A fronte di tale acquisto vanno presentati i 3 preventivi come indicato dal bando, al fine di verificarne la congruità dei costi.
Quesito n.18
Domanda: Se il richiedente prevede di realizzare parte degli interventi in aree vallive di cui al momento della domanda non dispone, può allegare, al posto del contratto di affitto/concessione, un documento in cui il proprietario dell’area si impegna a concederla in affitto/concessione temporaneo quindi a darne la disponibilità al richiedente qualora (a condizione che) il progetto venisse finanziato? Se sì, alla lettera l) dell’allegato E possiamo completare la voce Altro?
RISPOSTA:
All’art. 9 Documentazione per accedere al contributo – punto k ) documentazione relativa alla disponibilità dell’area / immobile su cui viene realizzato l’intervento è riportato quanto segue:
- a) la documentazione relativa alla disponibilità dell’area e/o dell’immobilesu cui viene realizzato l’intervento comprovata da idoneo titolo:
- nel caso in cui il richiedente sia proprietario, copia dell’atto di acquisto registrato;
- nel caso in cui il richiedente sia affittuario o comodatario, copia del relativo contratto, regolarmente registrato ed in corso di validità, avente una durata, anche attraverso clausole di rinnovo tacito, che garantisca il rispetto dei vincoli di cui al paragrafo 20, unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa dal proprietario, di assenso alla realizzazione ovvero al completamento dell’intervento nonché all’iscrizione dei relativi vincoli, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- nel caso di concessione demaniale, è richiesta l’indicazione degli estremi di riferimento e dell’ufficio che ha provveduto al rilascio. Nel caso in cui il richiedente non sia titolare della concessione demaniale, fotocopia dell’estratto libro soci dalla quale si evinca il ruolo rivestito all’interno dell’impresa titolare della concessione. Qualora il richiedente abbia già presentato alla Regione Emilia-Romagna tale documentazione, la stessa potrà essere ritenuta valida purché venga fornita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’ufficio presso cui tale documentazione è depositata e che non sono intervenute modifiche societarie. Nel caso di concessione demaniale avente durata inferiore al periodo vincolativo di cui al paragrafo 20, dichiarazione di impegno (Allegato I) a restituire il contributo ricevuto, secondo il principio pro rata temporis, in caso di perdita, anche per cause non imputabili al beneficiario, della disponibilità dell’area in concessione;
- nel caso in cui vengano realizzate attività funzionali al progetto in aree che non sono nella disponibilità del beneficiario, ma oggetto di locazione presentare il contratto di affitto e la documentazione inerente le spese di locazione dell’area per il periodo strettamente necessario a svolgere le attività di diversificazione oggetto del progetto;
Qualora il progetto preveda la realizzazione di studi e ricerche, senza interventi materiali, presso un’area nella disponibilità di un partner di progetto non è necessario alcun titolo di possesso mentre se l’area viene concessa anche mediante comodato a titolo gratuito è necessario un contratto, debitamente registrato, con una durata nel rispetto del vincolo di destinazione – 5 anni dalla liquidazione.
FAQ_e NOTE CHIARIMENTO aggiornate al 26/05/2021